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Inizialmente era stato sospeso l’obbligo di presentare un ́insolvenza fino al 30 settembre 2020 (§ 15a InsO bzw. § 42 Abs. 2 BGB) attraverso la „legge sulla sospensione temporanea dell ́obbligo di presentare un ́insolvenza“ (CovInsAG).

Il periodo di sospensione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 con una modifica di legge. Tuttavia, a partire dal 1° ottobre 2020 solo se il motivo dell’insolvenza è il sovraindebitamento è valida la sospensione. In caso di insolvenza per incapacità di pagamento, a partire dal 1° ottobre 2020 deve essere nuovamente presentata una regolare istanza di insolvenza per incapacità di pagamento.

 

Regole eccezionali fino al 31.01.2021
Una modifica a breve termine della legge sull’ulteriore sviluppo del diritto in materia di risanamento e di insolvenza (SanInsFoG), approvata dal Bundestag il 17 dicembre 2020, ha introdotto la seguente disposizione speciale:

Dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, l’obbligo di presentare una domanda di insolvenza è sospeso per le imprese che hanno presentato domanda di concessione di assistenza finanziaria nell’ambito dei programmi di aiuti di Stato per attenuare le conseguenze della pandemia COVID 19 nel periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020. Tuttavia, ciò non si applica se non vi è chiaramente alcuna prospettiva di ricevere l’assistenza o se l’assistenza è insufficiente per far fronte alla rimozione dell’insolvenza.

Questa disposizione si applica a sua volta sia alle cause di insolvenza per sovraindebitamento che a quelle per incapacità di pagamento.

 

Ulteriori nuove disposizioni
Inoltre, al CoVInsAG sono stati aggiunti, tra l’altro, i seguenti punti:

  • Il periodo di previsione per il test di sovraindebitamento è ridotto a quattro mesi tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 se il sovraindebitamento del debitore è dovuto alla pandemia COVID- 19.
  • Per il 2021, per le aziende colpite dalla pandemia COVID 19, l’accesso alla procedura dello scudo protettivo è più facile.

 

Da osservare alla scadenza della sospensione
Le società per le quali la sospensione dell’obbligo di dichiarazione di insolvenza scade il 31 dicembre 2020 o, in base alla normativa speciale, il 31 gennaio 2021 devono osservare quanto segue:

Ai sensi del § 15 a InsO, la domanda di insolvenza deve essere presentata “senza ritardo colposo, ma al più tardi tre settimane dopo il verificarsi dell’insolvenza o del sovraindebitamento”.

Tuttavia, la COVInsAG sospende l’obbligo di presentare una domanda solo alla fine di questo periodo e non ne sospende l’inizio. Pertanto, se il sovraindebitamento esisteva già tre settimane
prima del 1° gennaio 2021, la domanda deve essere presentata immediatamente il 1° gennaio 2021. Oppure, nel caso di società che rientrano nel regolamento speciale per il gennaio 2021, la domanda deve essere presentata il 1° febbraio 2021 se il motivo dell’insolvenza esisteva già tre settimane prima.

In linea di massima, per quanto riguarda il periodo di di scadenza di tre settimane, vanno anche osservati gli standard oggettivi per verificare se vi sono giustificate prospettive di successo della ristrutturazione e della continuazione dell’impresa entro tale periodo. In caso contrario, la domanda deve essere presentata immediatamente, o immediatamente se la sospensione dell’obbligo di insolvenza cessa.